Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore ai  quaranta  anni  compiuti,  ovvero  ai
quarantacinqie anni compiuti in caso di dipendenti di ruolo di organi
costituzionali o di amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001. Il limite di eta' e'  da
considerarsi superato alla mezzanotte del giorno in cui sono compiuti
gli anni; 
      c) godimento dei diritti civili e politici; 
      d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di  durata
quinquennale. I titoli di studio conseguiti all'estero sono  ritenuti
utili purche' riconosciuti equipollenti al predetto  titolo  italiano
dall'autorita' italiana competente.  In  questo  caso  e'  onere  del
candidato dimostrare la suddetta equipollenza  mediante  l'esibizione
del provvedimento che la dichiara; 
      e) idoneita' fisica all'impiego in relazione alle mansioni  per
le quali il candidato concorre; 
      f) assenza di sentenze definitive  di  condanna  che  importino
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione  di
quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale; 
      g) assenza di provvedimenti di  destituzione,  licenziamento  o
dispensa  dal   servizio   presso   amministrazioni   pubbliche   per
persistente insufficiente  rendimento,  ovvero  di  provvedimenti  di
decadenza  da  un  impiego  pubblico  essendo  stato  accertato   che
l'impiego medesimo era stato conseguito  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
      h)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta per reati diversi da  quelli  di
cui alla lettera f), anche se siano  intervenuti  la  prescrizione  o
provvedimenti   di    amnistia,    indulto,    perdono    giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ovvero di procedimenti penali  pendenti,  salvo  quanto  previsto  al
successivo art. 3, comma 2.