Art. 2 
 
     Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali 
 
    1. L'allegato 1, che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto, determina il numero di posti banditi per ciascuna regione  e
per ciascuna classe di concorso. I posti previsti per  l'USR  per  il
Friuli-Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena. 
    2. Con successivo decreto direttoriale, da  pubblicare  sul  sito
del Ministero e  degli  USR,  possono  essere  disposte  aggregazioni
interregionali, sino ad un massimo di  centocinquanta  candidati,  in
presenza  di  un  esiguo  numero  di  aspiranti   a   seguito   della
presentazione delle domande. 
    3.  L'USR  individuato  quale  responsabile   dello   svolgimento
dell'intera  procedura  concorsuale  provvede   all'approvazione   di
graduatorie distinte per ciascuna regione.