Art. 6 
 
               Articolazione della procedura e sedi di 
                svolgimento della prova disciplinare 
 
    1. L'articolazione complessiva  della  procedura  concorsuale  e'
indicata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del decreto ministeriale. 
    2.   Per   quanto   attiene   alla   prova   disciplinare,   alla
predisposizione della stessa e alla  sua  valutazione,  nonche'  alla
valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4,  5,  6  e  8  del
decreto Ministeriale. I criteri di valutazione  di  cui  all'art.  5,
comma 2, del decreto Ministeriale devono essere pubblicati  da  parte
del competente USR almeno cinque giorni prima dello svolgimento della
prova. 
    3.  I  candidati  ricevono,  da   parte   del   competente   USR,
comunicazione  esclusivamente  a  mezzo  di   posta   elettronica   -
all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso  -
della sede, della data e dell'ora di  svolgimento  della  loro  prova
disciplinare  almeno  venti  giorni  prima  dello  svolgimento  della
medesima. Le prove disciplinari del concorso non possono  aver  luogo
nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo  1989,  n.  101,
nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche'  nei  giorni  di
festivita' religiose valdesi. 
    4. L'individuazione della sede per lo svolgimento dell'incarico a
tempo determinato e' effettuata secondo le modalita' previste per  la
scelta della provincia e della sede in materia di incarichi  a  tempo
indeterminato. Con successivo avviso saranno comunicati i termini  di
presentazione delle istanze.