Art. 7 
 
              Dichiarazione e presentazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti  dall'Allegato  B  al
decreto ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove  previsto,
riconosciuti  entro  la  data  di  scadenza  del   termine   per   la
presentazione della  domanda  di  ammissione.  La  dichiarazione  dei
titoli e' effettuata nell'istanza di partecipazione di  cui  all'art.
4. 
    2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta  all'USR
responsabile della procedura, secondo le modalita' indicate  dall'USR
stesso,  esclusivamente  i  titoli  dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione   non   documentabili   con    autocertificazione    o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione  deve  essere  effettuata
entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale. 
    3. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge.