Art. 3 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  il  comma  13  dell'art.  9
«Accertamenti sanitari»  del  decreto  dirigenziale  n.  M_D  AB05933
REG2022 0138987 del 16 marzo 2022  e'  integralmente  sostituito  dal
seguente: 
      «13. In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,  il  concorrente
ricevera' apposita comunicazione mediante avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero,  per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione). Per il solo concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera  c),  i  concorrenti  potranno  essere  convocati  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali,  con  riserva,  nelle  more
della  formalizzazione  del  giudizio  degli  ulteriori  accertamenti
sanitari. In caso di mancato accoglimento  dell'istanza,  invece,  il
concorrente ricevera' comunicazione, con le medesime  modalita',  che
il giudizio di inidoneita' riportato al  termine  degli  accertamenti
sanitari deve intendersi confermato.».