Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 13 dell'art. 9 «Accertamenti sanitari» del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0138987 del 16 marzo 2022 e' integralmente sostituito dal seguente: «13. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera' apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti potranno essere convocati a sostenere le ulteriori prove concorsuali, con riserva, nelle more della formalizzazione del giudizio degli ulteriori accertamenti sanitari. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con le medesime modalita', che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari deve intendersi confermato.».