Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte fasi, una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato: a) fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi utili ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulle capacita' di ragionamento, il carattere, la struttura personologica del candidato e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate, hanno una valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria); ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni riportate nella «relazione psicologica» i cui esiti, vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»; b) fase costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera d), comma 5, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o inidoneita' in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal profilo, alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, all'assunzione delle discendenti responsabilita' e, in una prospettiva piu' immediata, alla capacita' di rimodulare il proprio assetto comportamentale in funzione di un proficuo adattamento al particolare contesto scolastico-addestrativo. 3. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione di quanto previsto nel precedente art. 10, comma 2. 4. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita' riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' comunicato per iscritto agli interessati e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi del concorso. 5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali. 6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 10, comma 3.