Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al termine degli accertamenti psicofisici di cui al precedente
art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno  sottoposti,  a  cura
della commissione di cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  d),  agli
accertamenti  attitudinali,  svolti  con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche, approvate con  provvedimento  del  direttore
del Centro nazionale di selezione  e  reclutamento,  in  applicazione
dell'art.  2,  comma  1,  lettera  g)  del  decreto  ministeriale  1°
settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme  tecniche  saranno
rese  disponibili,  prima  della  data  di  svolgimento  della  prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due  distinte
fasi, una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato: 
      a) fase istruttoria volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi utili ai  fini  della  formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per  acquisire
gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento,  sulle
capacita' di ragionamento, il carattere, la  struttura  personologica
del candidato e la sua  inclinazione  a  intraprendere  lo  specifico
percorso formativo e professionale.  La  valutazione  degli  elementi
emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test
e  delle  prove  citate,  hanno  una  valenza  anche  ai  fini  degli
accertamenti psicofisici (psichiatria); 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di un'intervista attitudinale, per un  esame  diretto  dei  candidati
finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo  attitudinale  di
riferimento  anche  alla  luce  delle  indicazioni  riportate   nella
«relazione psicologica» i cui esiti, vengono riportati in una «scheda
di valutazione attitudinale»; 
      b) fase costitutiva, nella quale  la  commissione  nominata  ai
sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera d), comma  5,  composta
da membri  diversi  da  quelli  intervenuti  nella  fase  precedente,
valutata  la  documentazione  istruttoria  e  le  risultanze  di   un
ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimera', nei riguardi
di ciascun concorrente, un giudizio di  idoneita'  o  inidoneita'  in
merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti  dal  profilo,
alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni  di
Ufficiale  in  servizio   permanente   dell'Arma   dei   carabinieri,
all'assunzione  delle   discendenti   responsabilita'   e,   in   una
prospettiva piu' immediata, alla capacita' di rimodulare  il  proprio
assetto comportamentale in funzione di  un  proficuo  adattamento  al
particolare contesto scolastico-addestrativo. 
    3. Non saranno previste riconvocazioni,  a  eccezione  di  quanto
previsto nel precedente art. 10, comma 2. 
    4. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita' riportato  al  termine
degli accertamenti attitudinali, che sara'  comunicato  per  iscritto
agli interessati e' definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati
inidonei non saranno ammessi alle successive fasi del concorso. 
    5. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si  protraggano
anche   nel   pomeriggio,   fruiranno    del    pranzo    a    carico
dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
    6. Per le concorrenti  che  si  trovano  in  accertato  stato  di
gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui al  precedente  art.
10, comma 3.