Art. 16 
 
                               Nomina 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 15,  comma  4  saranno
nominati - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi  impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto - Tenenti in servizio
permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri -. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato: 
      a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2; 
      b) al superamento del corso  formativo  di  cui  al  successivo
comma 4, dal quale i frequentatori potranno essere  espulsi  in  ogni
momento al ricorrere di  una  qualsiasi  delle  circostanze  previste
dall'art. 599 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90. 
    3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto  del  Ministro
della  difesa  con  il  quale  sara'  conferita  la  nomina,   mentre
l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio  conseguito  al
termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale  verra'
rideterminata al superamento del corso formativo con le modalita'  di
cui al successivo comma 11, del presente articolo. 
    4. Dopo la nomina gli  Ufficiali  saranno  invitati  ad  assumere
servizio e frequenteranno, come  prescritto  dall'art.  737-bis,  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  un  corso  formativo,  di
durata non inferiore ad un  anno,  con  le  modalita'  stabilite  dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 
    5. Gli stessi dovranno presentarsi  presso  la  Scuola  Ufficiali
dell'Arma - via Aurelia n. 511 - Roma - per la  frequenza  del  corso
medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'amministrazione pubblica e della tessera sanitaria. 
    6. All'atto della presentazione al corso, gli Ufficiali  dovranno
contrarre, ai sensi dell'art. 738 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, una ferma di sette anni decorrente dalla data di  inizio
del  corso  stesso,  che  avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo  al
superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere
la ferma comportera' la revoca della nomina e quindi l'allontanamento
dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera'
la decadenza dalla nomina, ai sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    7. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di  incorporamento
volta a verificare il mantenimento  dei  requisiti  previsti  per  il
reclutamento e in tale sede, dovranno produrre il  referto  analitico
attestante l'esito del dosaggio del  glucosio  6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD) rilasciato entro sessanta giorni dalla data di  ammissione  ai
corsi da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate  con  il
SSN, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione
in originale della struttura  sanitaria  medesima  comprovante  detto
accreditamento.  Gli  Ufficiali  riconosciuti  affetti   da   carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD,  dovranno  rilasciare
dichiarazione di  ricevuta  informazione  e  di  responsabilizzazione
conforme al  modello  riportato  nell'allegato  E.  Inoltre,  saranno
sottoposti, ove necessario, al completamento del  profilo  vaccinale,
secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in  materia  di
protocolli sanitari per la somministrazione di  profilassi  vaccinali
al personale  militare,  allegata  al  decreto  interministeriale  16
maggio   2018.   A   tal    fine,    dovranno    presentare,    prima
dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno  dubbi
sulla   persistenza   dell'idoneita'   psicofisica    precedentemente
riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di  far  sottoporre  i
vincitori  a  un  supplemento  di  indagini  presso   una   struttura
ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali  da  determinare  un  provvedimento  medico  -  legale  di
inidoneita' al servizio militare. 
    8. Gli Ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di
gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di  positivita'  del
predetto test la visita medica di  incorporamento  sara'  sospesa  ai
sensi dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato  di  gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare e,  pertanto,  non  potendo  frequentare  il  corso
formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi
dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    9. I candidati nominati vincitori sono obbligati a presentarsi il
giorno di prevista convocazione. Qualora gli  stessi,  per  cause  di
forza  maggiore,  non  possano   ottemperare   tempestivamente   alla
convocazione, dovranno darne comunicazione, entro la data di prevista
presentazione, alla Scuola Ufficiali dell'Arma - via Aurelia n. 511 -
Roma  -  (scufrepcorsi@carabinieri.it)  e  al  Centro  nazionale   di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri che,  riconosciuta
la validita'  della  motivazione  prospettata,  potra'  concedere  al
candidato un differimento dalla data di presentazione, che in  nessun
caso, potra' essere superiore  ai  quindici  giorni  dall'inizio  del
corso formativo.  Il  provvedimento  di  differimento  dovra'  essere
inviato al candidato e per conoscenza anche alla  Direzione  generale
per il personale militare. 
    I  candidati   qualora   non   facciano   pervenire,   entro   48
(quarantotto)  ore  comunicazioni  al  riguardo  saranno  considerati
rinunciatari e non saranno ammessi al corso formativo. 
    10. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non  ricoperti  per
rinuncia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare
potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei  limiti
indicati nel precedente art. 15, entro 1/12 della  durata  del  corso
stesso, di altrettanti  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria. 
    11. Nei  confronti  degli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso
formativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra'  sciolta  e
l'anzianita' relativa  verra'  rideterminata  in  base  al  punteggio
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    12. Per gli Ufficiali che non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso formativo verra' disposta la revoca della nomina,
a decorrere dalla data di conferimento della stessa e  sanzionato  il
proscioglimento  dalla  ferma  contratta.  Gli  interessati   saranno
collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli  di  provenienza.  Il
periodo  di  durata  del  corso  e'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente. 
    13. Agli Ufficiali ammessi alla frequenza del corso  formativo  e
ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.