Art. 18 Esclusioni. 1. L'Amministrazione della difesa potra' escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non si atterra' durante lo svolgimento delle prove scritte agli adempimenti previsti dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che non sara' ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto e stabiliti dal precedente art. 2, nonche' escludere i medesimi dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara' accertato durante il corso stesso. 2. L'Amministrazione della difesa puo', inoltre, con provvedimento motivato, dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo la nomina.