Art. 18 
 
                             Esclusioni. 
 
    1.  L'Amministrazione  della  difesa  potra'  escludere  in  ogni
momento dal  concorso  qualsiasi  concorrente  che  non  si  atterra'
durante lo svolgimento delle prove scritte agli adempimenti  previsti
dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n.  487,  che  non  sara'  ritenuto  in  possesso  dei
requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui al  presente
decreto e stabiliti  dal  precedente  art.  2,  nonche'  escludere  i
medesimi dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara'
accertato durante il corso stesso. 
    2.   L'Amministrazione   della   difesa   puo',   inoltre,    con
provvedimento motivato, dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato dopo la nomina.