Art. 5 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) eventuale prova di preselezione; b) due prove scritte; c) valutazione dei titoli di merito; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti psicofisici; f) accertamenti attitudinali; g) prova orale; h) prova facoltativa di lingua straniera. I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione pubblica. 2. I concorrenti regolarmente convocati che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove e accertamenti, di cui al precedente comma 1, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6. 3. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 4. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1 - dall'analoga procedura concorsuale per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, sosterranno le prove non ancora svolte, nell'ambito delle procedure del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente svolte saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando e secondo le modalita' che saranno eventualmente indicate con apposita determinazione dirigenziale.