Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I concorrenti che avranno superato la  prova  di  preselezione
(qualora abbiano avuto luogo) ovvero ai quali  non  sara'  comunicata
l'esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non abbia
avuto luogo) dovranno sostenere due prove  scritte,  una  di  cultura
generale, l'altra, vertente su argomenti, riportati nell'Allegato «A»
che costituisce parte integrante del  presente  decreto  inerenti  le
funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, in  materia  di  tutela
forestale, agroalimentare e ambientale, di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, citato nelle premesse. 
    2. La presentazione dei candidati a tali  prove  dovra'  avvenire
secondo le modalita' e le indicazioni circa la data,  l'orario  e  la
sede di svolgimento che saranno rese  note  ai  concorrenti  mediante
avviso consultabile nel sito web www.carabinieri.it che avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i  concorrenti,  ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei  carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n.  2
- 00197 Roma, tel. 0680982935. 
    3. I concorrenti che  riceveranno  notizia  dell'ammissione  alle
prove scritte secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma
9, ovvero ai quali non sara'  comunicata  l'esclusione  dal  concorso
(qualora la prova di preselezione non ha avuto luogo) saranno  tenuti
a presentarsi, per sostenere le prove scritte, portando al seguito un
documento di riconoscimento provvisto  di  fotografia,  in  corso  di
validita', rilasciato da un'amministrazione  pubblica,  una  penna  a
sfera a inchiostro indelebile nero,  nonche'  (qualora  la  prova  di
preselezione  non  ha  avuto  luogo)  la   ricevuta   attestante   la
presentazione della domanda on-line  o  la  copia  della  domanda  di
partecipazione al concorso, tenendo conto che: 
      a)  in  ogni  caso,  a  partire  dalle  09.30  non  sara'  piu'
consentito l'accesso all'interno della struttura prescelta ove verra'
effettuata la prova; 
      b) non sara'  permesso  ai  candidati  di  entrare  nella  sede
d'esame portando al seguito bagagli, dizionari,  appunti,  carta  per
scrivere,  pubblicazioni  varie  e  qualsiasi   tipo   di   strumento
elettronico. 
    4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle suddette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13  e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Durante  lo  svolgimento  delle  prove  sara'  consentita   solo   la
consultazione di dizionari della lingua italiana  o  codici  messi  a
disposizione dalla commissione esaminatrice. 
    5. Le prove scritte si intenderanno  superate  se  i  concorrenti
avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. 
    6. L'esito delle prove scritte, della valutazione dei  titoli  di
merito ed il calendario di convocazione  dei  concorrenti  ammessi  a
sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici
e attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi
noti agli interessati con le modalita' e i tempi di cui al successivo
art. 9, comma 1.