Art. 8 Prove scritte 1. I concorrenti che avranno superato la prova di preselezione (qualora abbiano avuto luogo) ovvero ai quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo) dovranno sostenere due prove scritte, una di cultura generale, l'altra, vertente su argomenti, riportati nell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto inerenti le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, in materia di tutela forestale, agroalimentare e ambientale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, citato nelle premesse. 2. La presentazione dei candidati a tali prove dovra' avvenire secondo le modalita' e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nel sito web www.carabinieri.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 3. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alle prove scritte secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 9, ovvero ai quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non ha avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, portando al seguito un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione pubblica, una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, nonche' (qualora la prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o la copia della domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto che: a) in ogni caso, a partire dalle 09.30 non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della struttura prescelta ove verra' effettuata la prova; b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere, pubblicazioni varie e qualsiasi tipo di strumento elettronico. 4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle suddette prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento delle prove sara' consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana o codici messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. 5. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. 6. L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti agli interessati con le modalita' e i tempi di cui al successivo art. 9, comma 1.