Art. 8 
 
                           Prova selettiva 
 
    1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla
e  a  correzione  informatizzata  concernenti,   per   entrambi   gli
indirizzi, il testo della Costituzione della Repubblica italiana e il
testo del Regolamento della Camera dei deputati.  I  quesiti  oggetto
della prova selettiva sono estratti da un  archivio,  validato  dalla
Commissione esaminatrice. 
    2. Per lo svolgimento della  prova  selettiva  i  candidati  sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato  dalla
Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e  nella  sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. 
    3. La prova e' valutata, partendo da base 60, con la  sottrazione
di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni
risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova  selettiva  e'
comunicato  agli  interessati  mediante  pubblicazione   di   elenchi
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.