Art. 16 Prova orale 1. L'ammissione alla prova d'esame orale e' comunicata al candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova. 2. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e contempla, altresi': a) l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, consistente in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione; b) al di la' di quanto comunque verificato nel complessivo ambito delle prove, l'accertamento della conoscenza dell'informatica, diretto a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 4. Il colloquio s'intende superato se il candidato ha ottenuto la votazione di sei decimi (6/10) o superiore. 5. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova. 6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova orale s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso.