Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) non aver compiuto il 28° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta' per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando. Per gli appartenenti all'amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e' di trentatre' anni; e) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia deve essere in possesso della sola idoneita' attitudinale prevista per la qualifica di vice ispettore tecnico. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'; f) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio che, ove siano diplomi di laurea o laurea magistrale o titoli equiparati o equipollenti, devono essere stati conseguiti presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto d'istruzione universitaria equiparato: 1) diplomi di istruzione secondaria superiore, o titoli equiparati o equipollenti: diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»; diploma di liceo scientifico; diploma di liceo artistico, indirizzo architettura e ambiente; diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88; 2) in alternativa e in assorbimento del diploma di istruzione secondaria superiore di cui al n. 1), possesso di una laurea triennale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (L-P01); ingegneria civile e ambientale (L-07); scienze dell'architettura (L-17); scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21); scienze e tecniche dell'edilizia (L-23); 3) in alternativa e in assorbimento del diploma di laurea triennale di cui al n. 2), possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4); conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10); ingegneria civile (LM-23); ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); ingegneria della sicurezza (LM-26). 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del medesimo decreto. 4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione del titolo di studio di cui al comma 1, lettera f), che puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova d'esame, o, se sara' disposta, della prova preselettiva. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta' di cui al comma 1, lettera d), sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 5. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. Essi sono svolti dalle competenti articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 6. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.