Art. 6 Fasi di svolgimento del concorso 1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: a) prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal successivo art. 7; b) accertamenti psico-fisici; c) accertamento attitudinale; d) prova scritta; e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti; f) prova orale. 2. L'amministrazione puo' procedere, in relazione al numero dei candidati, alla verifica degli accertamenti psico-fisici e attitudinali anche dopo la prova scritta o la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta l'esclusione dal concorso. 4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».