Art. 16 Esclusioni 1. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando o dichiararlo decaduto dalla nomina. 2. L'Amministrazione puo' altresi' procedere, in ogni momento del corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei frequentatori qualora ricorra una delle circostanze indicate dal regolamento dei Reparti di istruzione.