Art. 16 
 
                             Esclusioni 
 
    1. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato,  escludere
in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso  o  dalla  frequenza
del corso, anche a seguito di verifiche successive, per  difetto  dei
requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza  dei  termini
perentori stabiliti nel presente bando o dichiararlo  decaduto  dalla
nomina. 
    2. L'Amministrazione puo' altresi' procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei  frequentatori
qualora ricorra una delle circostanze indicate  dal  regolamento  dei
Reparti di istruzione.