Art. 8 
 
                  Valutazione dei titoli e stesura 
                 delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  di  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata anche mediante il ricorso a
piattaforme  digitali  dalla   commissione   esaminatrice   dopo   lo
svolgimento della prova orale nei confronti dei  soli  candidati  che
hanno superato la stessa. 
    2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli  dichiarati
dai candidati nella domanda di partecipazione al  concorso.  Tutti  i
titoli di cui il candidato  richiede  la  valutazione  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda di cui  al  presente  bando.  Sono  valutati  solo  i  titoli
inseriti negli appositi spazi  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso e completi  di  tutte  le  informazioni  necessarie  per  la
valutazione. 
    3.  Ai  titoli  di  studio  e'  attribuito  un   valore   massimo
complessivo di 10 punti sulla base dei seguenti criteri: 
      1,5  punti  per  votazione  da  centosette  a   centodieci   su
centodieci con riferimento al voto di laurea relativo  al  titolo  di
studio conseguito con miglior profitto nell'ambito  di  quelli  utili
per l'ammissione al concorso; 
      ulteriori 0,5 punti in caso di votazione  con  lode  conseguita
per il titolo di cui al punto precedente; 
      0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il
naturale  proseguimento  della  laurea   triennale   indicata   quale
requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea  a  ciclo
unico; 
      0,5 punti per ogni  laurea  ulteriore  rispetto  al  titolo  di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione  di  quelle
propedeutiche alla laurea  specialistica  o  laurea  magistrale  gia'
dichiarata; 
      1 punto per ogni diploma  di  laurea,  laurea  specialistica  o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio  utile  per
l'ammissione al concorso; 
      0,5 punti  per  ogni  master  universitario  di  primo  livello
rilasciato   da   universita'   pubbliche   o   private    legalmente
riconosciute; 
      1,5 punti per ogni  master  universitario  di  secondo  livello
rilasciato   da   universita'   pubbliche   o   private    legalmente
riconosciute; 
      2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
      2 punti per ogni diploma di specializzazione. 
    4. Ultimata la prova selettiva orale di cui al precedente art. 7,
la commissione esaminatrice stilera' le relative  graduatorie  finali
di merito per ciascun codice di concorso, sulla  base  del  punteggio
complessivo conseguito da  ciascun  candidato  nella  prova  scritta,
nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli. 
    5.  Le  graduatorie  finali  di  merito  sono   trasmesse   dalla
commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.