Art. 12 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1.  I  vincitori  del  concorso  saranno  invitati  a  comunicare
l'ordine di preferenza delle  sedi  disponibili,  tratte  dall'elenco
pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 6. L'assegnazione  presso  la
sede di lavoro  avverra'  sulla  base  dei  posti  messi  a  concorso
dall'amministrazione, tenendo conto  delle  preferenze  espresse  dai
vincitori, nell'ordine di  graduatoria  e,  se  del  caso  di  quanto
previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  104.
In caso  di  omessa  o  insufficiente  indicazione  delle  preferenze
relative  alle  sedi  di  servizio,  si  procedera'  all'assegnazione
d'ufficio. 
    2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale  di  lavoro,  a
tempo pieno ed indeterminato, ai  sensi  della  normativa  vigente  e
saranno inquadrati nel profilo prescelto, del ruolo del personale  di
segreteria della giustizia amministrativa. 
    3. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione   circa    l'insussistenza    delle    situazioni    di
incompatibilita'  previste  dall'art.  53,  decreto  legislativo   n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    4. I vincitori  portatori  di  handicap  dovranno  presentare  un
certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla  data  di
assunzione, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale  competente  per
territorio o da un medico militare in servizio permanente  effettivo,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego;
il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile
con le mansioni dell'impiego da svolgere. 
    5. La capacita'  lavorativa  del  candidato  disabile  che  abbia
partecipato alle procedure  e  si  trovi  nelle  condizioni  previste
dall'art. 3, legge n. 104/1992 e' accertata dalla Commissione di  cui
all'art. 4 della medesima legge. 
    6. I vincitori dovranno, altresi', presentare una  dichiarazione,
sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli artt.
46  e  47, decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.   445/2000,
attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di
modifica, autocertificati  nella  domanda  di  ammissione  non  hanno
subito variazioni. A norma dell'art.  71  del  medesimo  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.   445/2000,    l'amministrazione
effettuera' idonei controlli, anche  a  campione,  sulla  veridicita'
delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai  successivi
artt.  75  e  76  del  citato  decreto,  in  caso  di   dichiarazioni
rispettivamente non veritiere o mendaci. 
    7. L'amministrazione si  riserva  di  accertare,  anche  dopo  la
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  il  possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando per  l'ammissione  all'impiego,
in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo  contratto
si intenderanno risolti a tutti gli effetti. 
    8.  I  vincitori  del  concorso  che  non  si  presentino,  senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto  individuale
di lavoro saranno considerati rinunciatari. 
    9. I vincitori del concorso  che  non  assumano  servizio,  senza
giustificato  motivo,  entro  il  termine  stabilito  nel   contratto
individuale di lavoro decadranno dall'assunzione. 
    10. I vincitori assunti in servizio saranno soggetti a un periodo
di prova della durata di quattro mesi e dovranno permanere nella sede
di prima assegnazione per un periodo di cinque anni. Durante i  primi
cinque anni non puo' essere  attivato  alcun  comando  o  distacco  o
trasferimento.