Art. 9 Prove d'esame 1. Le prove di esame si articoleranno in due prove scritte ed in una prova orale. 2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consistera' nella stesura di un elaborato sulle seguenti materie: a) per funzionario amministrativo (cod. concorso «FUNZAMM»), diritto amministrativo e/o diritto costituzionale; b) per funzionario informatico (cod. concorso «FUNZINF»), norme di riferimento in materia di e-government, dematerializzazione, cooperazione informatica e, piu' in generale, temi trattati dal codice dell'amministrazione digitale; tecniche e metodologie orientate alla modellizzazione di processi, dati e architetture in ambito ICT. 3. La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, consistera' nella stesura di un elaborato sulle seguenti materie: a) per funzionario amministrativo (cod. concorso «FUNZAMM»), diritto processuale amministrativo; b) per funzionario informatico (cod. concorso «FUNZINF»), elementi di diritto processuale amministrativo, anche con riferimento al processo amministrativo telematico. 4. La durata di ciascuna prova scritta e' fissata in quattro ore. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno ventuno/trentesimi) in ciascuna prova. 5. Il colloquio vertera', oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti: diritto privato; nozioni di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione, di cui al libro II, titolo II del codice penale; disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; ordinamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Per i candidati per il profilo di funzionario amministrativo (cod. concorso «FUNZAMM») il colloquio orale vertera' anche sugli elementi di informatica. 6. E' inoltre prevista una prova, consistente in esercizi di lettura, traduzione e conversazione, finalizzata alla valutazione della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato. Il voto del colloquio e' comprensivo anche della valutazione riferita all'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dei sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego. 7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la votazione di almeno ventuno/trentesimi. 8. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio. 9. Le graduatorie di merito per ciascun profilo del concorso sono formate dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale complessivo conseguito da ciascun candidato.