Art. 9 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove di esame si articoleranno in due prove scritte ed  in
una prova orale. 
    2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consistera' nella
stesura di un elaborato sulle seguenti materie: 
      a) per funzionario amministrativo  (cod.  concorso  «FUNZAMM»),
diritto amministrativo e/o diritto costituzionale; 
      b) per funzionario informatico (cod. concorso «FUNZINF»), norme
di  riferimento  in  materia  di  e-government,  dematerializzazione,
cooperazione informatica e,  piu'  in  generale,  temi  trattati  dal
codice  dell'amministrazione   digitale;   tecniche   e   metodologie
orientate alla modellizzazione di processi, dati  e  architetture  in
ambito ICT. 
    3.  La  seconda  prova  scritta,  a  contenuto  teorico  pratico,
consistera' nella stesura di un elaborato sulle seguenti materie: 
      a) per funzionario amministrativo  (cod.  concorso  «FUNZAMM»),
diritto processuale amministrativo; 
      b)  per  funzionario  informatico  (cod.  concorso  «FUNZINF»),
elementi di diritto processuale amministrativo, anche con riferimento
al processo amministrativo telematico. 
    4. La durata di ciascuna prova scritta e' fissata in quattro ore. 
    Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che  abbiano
riportato la votazione  di  almeno  ventuno/trentesimi)  in  ciascuna
prova. 
    5. Il colloquio vertera', oltre che sulle materie  oggetto  delle
prove scritte, anche sulle  seguenti:  diritto  privato;  nozioni  di
diritto  penale,  limitatamente   ai   reati   contro   la   pubblica
amministrazione, di cui al libro II, titolo  II  del  codice  penale;
disciplina del rapporto di  lavoro  alle  dipendenze  della  pubblica
amministrazione; ordinamento del Consiglio di Stato e  dei  tribunali
amministrativi  regionali.  Per  i  candidati  per  il   profilo   di
funzionario amministrativo (cod.  concorso  «FUNZAMM»)  il  colloquio
orale vertera' anche sugli elementi di informatica. 
    6. E' inoltre prevista una  prova,  consistente  in  esercizi  di
lettura, traduzione e  conversazione,  finalizzata  alla  valutazione
della conoscenza della lingua straniera prescelta dal  candidato.  Il
voto del colloquio e' comprensivo anche  della  valutazione  riferita
all'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  straniera  e  dei
sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego. 
    7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la
votazione di almeno ventuno/trentesimi. 
    8. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media  dei  voti
conseguiti nelle prove  scritte  e  della  votazione  conseguita  nel
colloquio. 
    9. Le graduatorie di merito per ciascun profilo del concorso sono
formate dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal
voto finale complessivo conseguito da ciascun candidato.