Art. 14 
 
                               Nomina 
 
    1. I vincitori del concorso di cui al precedente art.  13,  comma
4, saranno nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo normale,
rispettivamente, del Corpo sanitario  aeronautico  e  del  Corpo  del
genio aeronautico, con anzianita' assoluta nel  grado  stabilita  nei
relativi decreti presidenziali di nomina, che saranno  immediatamente
esecutivi. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2, comma 2,  lettera
b) del presente decreto. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente decreto -  saranno
invitati  ad  assumere  servizio  in  via  provvisoria,  con  riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 
    4. Dopo la nomina, essi frequenteranno un  corso  applicativo  di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
dallo Stato maggiore dell'aeronautica. 
    All'atto della presentazione al  corso,  gli  ufficiali  dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla  data  di  inizio
del corso medesimo,  che  avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo  al
superamento del corso applicativo. Il  rifiuto  di  sottoscrivere  la
ferma comportera'  la  revoca  della  nomina.  Inoltre,  gli  stessi,
dovranno  presentare,  pena  revoca   della   nomina,   copia   della
documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine
dei medici, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.  5,  comma  2
della legge n.  3  dell'11  gennaio  2018.  Detti  ufficiali  saranno
sottoposti a  visita  di  incorporamento  al  fine  di  accertare  il
mantenimento dei requisiti psico-fisici previsti per il reclutamento.
Inoltre, saranno sottoposti, ove  necessario,  al  completamento  del
profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal  fine,  dovranno  presentare,
prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della  durata  del  corso  stesso,  di  altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine  delle  graduatorie  di  cui  al
precedente art. 13. 
    5. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente  che,  trovandosi  in  stato  di  gravidanza,  non  potra'
frequentare il corso applicativo sara' rinviato al primo corso  utile
successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66. 
    6.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    7. Coloro che non supereranno o non porteranno  a  compimento  il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in congedo, se provenienti dal personale in servizio faranno  ritorno
ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il  periodo  di  durata
del corso sara' computato  per  intero  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio. 
    8. Ai vincitori di concorso, una volta ammessi alla frequenza del
corso applicativo, e agli idonei non vincitori potra' essere  chiesto
di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai fini di
un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di  informazione
e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa  verifica
del possesso dei requisiti.