Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) due prove scritte; 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) prova di efficienza fisica e accertamento attitudinale; 
      e) prova orale; 
      f) l'accertamento della conoscenza della lingua inglese; 
      g) prova orale facoltativa per l'accertamento della  conoscenza
di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste  nel
bando. 
    I concorrenti ammessi ai predetti accertamenti e  prove  dovranno
presentarsi  muniti  di  carta  d'identita'  o  altro  documento   di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    2. Durante il periodo di svolgimento delle prove  e  accertamenti
di cui al precedente comma 1, i concorrenti non fruiranno di vitto  e
alloggio a carico dell'amministrazione. 
    3. I concorrenti regolarmente convocati che risulteranno  assenti
al  momento  dell'inizio  delle  prove  e  accertamenti,  di  cui  al
precedente comma  1,  saranno  considerati  rinunciatari  e,  quindi,
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore  ferme  restando  le
salvaguardie previste per gli eventi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 7. 
    4. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui  al  precedente  comma  1  del  presente  articolo;  per  contro,
provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali  infortuni  che
dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede
di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 
    5. I candidati eventualmente rinviati a domanda -  da  presentare
entro il termine perentorio di cui al precedente art. 4,  comma  1  -
dall'analoga  procedura  concorsuale  per  l'anno  2021,   ai   sensi
dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge del 19 maggio 2020,  n.  34,
sosterranno le prove non ancora svolte, nell'ambito  delle  procedure
del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente  svolte
saranno valutate secondo le disposizioni e  i  criteri  del  presente
bando e secondo le modalita' che saranno eventualmente  indicate  con
apposita determinazione dirigenziale.