Art. 7 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso, per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per i due concorsi; c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per i due concorsi; d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, unica per i due concorsi. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) per il concorso per la nomina di otto tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore, di cui almeno uno del Corpo sanitario aeronautico, membri; un ufficiale inferiore o un sottufficiale, di grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. La medesima commissione potra' essere integrata da uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione stessa; b) per il concorso per la nomina di otto tenenti nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore, di cui almeno uno del Corpo del genio aeronautico e almeno uno per ogni categoria posta a concorso, membri; un ufficiale inferiore o un sottufficiale, di grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. La medesima commissione potra' essere integrata da uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione stessa. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione puo' avvalersi del supporto di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno all'amministrazione. 4. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli segretario senza diritto di voto. Detta commissione puo' avvalersi del supporto di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno all'amministrazione. 5. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione puo' avvalersi del supporto di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno all'amministrazione.