Art. 13 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di
cui all'art. 12 sono sottoposti  agli  accertamenti  attitudinali  da
parte di una commissione di selettori composta da un dirigente  della
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato,  appartenente
al ruolo degli psicologi, che la presiede, e  da  quattro  funzionari
della Polizia di Stato,  con  qualifica  non  superiore  a  direttore
tecnico superiore del ruolo psicologi della carriera  dei  funzionari
tecnici di polizia. Le funzioni di segretario della commissione  sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli  ispettori
tecnici della  Polizia  di  Stato  o  da  un  appartenente  ai  ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    2.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso  in  cui  i  test
siano risultati positivi ma  il  colloquio  sia  risultato  negativo,
quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito  delle  prove,
la commissione si esprime sull'idoneita' del candidato. 
    3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. Si applicano  in  proposito  le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto  legislativo
n. 95 del 2017, e successive modificazioni. 
    4. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  suddetti  accertamenti  attitudinali  sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi  ultimi
candidati  saranno  ammessi  ad   una   seduta   successiva   fissata
nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo  svolgimento
degli accertamenti stessi.