Art. 4 Titoli Le categorie dei titoli sportivi e culturali ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando. Nell'allegato A sono indicati i punteggi dei titoli afferenti ad ogni singola categoria, non cumulabili tra loro; i punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse sono cumulabili. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma precedente sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti nei diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione. Nel caso di manifestazioni con cadenza anche pluriennale, quali Olimpiadi, Campionati mondiali ed europei, si terra' conto esclusivamente dei titoli conseguiti nell'ultima edizione, anche oltre il termine di diciotto mesi sopraindicato. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1, i punteggi sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 4 del punto 2 «Titoli culturali» dell'allegato A, afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. Sono, altresi', valutabili le lauree, le lauree specialistiche ed i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati, ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire e' quello dei titoli di studio cui sono equiparati.