Art. 2 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso, alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta'; 
      d) possesso delle qualita' di condotta previste  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      e) possesso del diploma di scuola secondaria di primo  grado  o
equipollente; 
      f)  essere  stati  riconosciuti  da  parte  del  CONI  o  dalle
Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale; 
      g) possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'art.
8 del presente bando; 
      h) possesso dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al
servizio di  polizia  da  accertare  in  conformita'  alla  normativa
vigente. I requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale si
considerano  in  possesso  dei   candidati   esclusivamente   qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento
successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai
fini dell'idoneita'. 
    2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1  del  presente
articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai  limiti
di eta', a pena  di  esclusione,  sino  al  termine  della  procedura
concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto  legislativo
n. 95 del 2017. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito  di  procedimento  disciplinare,  nonche'  coloro  che  hanno
riportato condanna anche non definitiva per delitti  non  colposi,  o
che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi  per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati
senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero  assoluzione  o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non
definitivi. 
    4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della  condotta  e   quelli   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale  al  servizio,  nonche'  le  cause  di  risoluzione   di
precedenti rapporti  di  pubblico  impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una
dichiarazione non veritiera. 
    5. L'amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera g), al fine
di verificare la sussistenza  dei  requisiti  indispensabili  per  la
partecipazione al concorso. 
    6. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva». 
    7. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno  o
piu' dei requisiti  prescritti,  e'  disposta  in  ogni  momento  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza.