Art. 9 Titoli valutabili a parita' di punteggio La Commissione esaminatrice valuta, a parita' di punteggio, i seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo, del seguente ordine di preferenza: a) abilitazione professionale correlata alla laurea magistrale in psicologia (LM-51); b) dottorato di ricerca afferente alla laurea magistrale in psicologia (LM-51); c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione al presente concorso.