Art. 12 
 
                          Periodo di prova 
 
    1. Dalla data di  sottoscrizione  del  contratto  individuale  di
lavoro decorre l'inizio del periodo di prova della durata di sei mesi
di effettivo servizio, ai sensi del vigente contratto  collettivo  di
lavoro. 
    2. Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro
sia  stato  risolto,  il  professionista  si  intende  confermato  in
servizio   con   il   riconoscimento   dell'anzianita'   dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.