Art. 5 Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 1. L'amministrazione nomina le commissioni esaminatrici, competenti per ciascun profilo di cui alla procedura concorsuale sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici sono competenti per l'espletamento della prova scritta, della valutazione dell'idoneita' fisica, della valutazione delle attivita' di formazione, nonche' della prova pratica e della valutazione dei titoli, ai fini della formulazione delle graduatorie di merito delle diverse fasi e finali. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali, nonche' delle competenze attitudinali. 2. L'amministrazione, per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, potra' nominare sottocommissioni, in cui suddividere le commissioni esaminatrici. 3. Le commissioni esaminatrici e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.