Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli e stesura 
                 delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  concorso  di
cui  all'art.  1,  comma   1,   e'   effettuata   dalla   commissione
esaminatrice, dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei
soli candidati che hanno superato la stessa. 
    2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli  dichiarati
dai candidati nella domanda di partecipazione al  concorso.  Tutti  i
titoli di cui il candidato  richiede  la  valutazione  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda di cui  al  presente  bando.  Sono  valutati  solo  i  titoli
inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso
e completi di tutte le informazioni necessarie  per  la  valutazione.
Sono valutati solo titoli diversi e ulteriori rispetto a quelli  gia'
indicati come requisiti di ammissione. Per la valutazione dei  titoli
la commissione esaminatrice ha a disposizione 10 (dieci) punti. 
    3. Le  categorie  di  titoli  valutabili  e  i  punteggi  massimi
attribuibili sono i seguenti: 
      fino a 3 (tre) punti per  lo  svolgimento  di  attivita'  e  di
servizi, dopo la laurea,  attinenti  ai  settori  le  cui  discipline
interessino l'autorita', ulteriore rispetto a  quella  richiesta  per
essere ammessi a partecipare al concorso,  maturata  nel  quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando; 
      fino a 2 (due) punti per pubblicazioni di carattere  economico,
tecnico   o   giuridico   e,   comunque,   attinenti    all'attivita'
istituzionale dell'autorita'. Non  saranno  presi  in  considerazione
lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in  corso
di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da
una dichiarazione dell'editore  che  siano  stati  accettati  per  la
pubblicazione; 
      fino a 5 (cinque)  punti  per  ogni  altro  titolo  accademico,
professionale  o  di  studio  attinente  all'attivita'  istituzionale
dell'autorita'  e  servizio  prestato  presso  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione: 
        titoli di specializzazione post lauream, inerenti ai  settori
di attivita' individuati per ciascun profilo della durata  di  almeno
un anno presso universita' o  istituti  di  istruzione  universitaria
italiani o esteri; 
        ulteriori diplomi di laurea quadriennale vecchio  ordinamento
(DL) ovvero lauree specialistiche  (LS)  o  lauree  magistrali  (LM),
inerenti ai settori di attivita' individuati per ciascun profilo; 
        dottorato  di  ricerca,  inerente  ai  settori  di  attivita'
individuati per  ciascun  profilo  conseguito  presso  universita'  o
istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o esteri; 
        abilitazione       all'esercizio        di        professioni
giuridico-economiche; 
        master universitari di I o II livello inerenti i  settori  di
attivita'  individuati  per   ciascun   profilo   conseguiti   presso
universita' o istituti  di  istruzione  universitaria  o  di  ricerca
italiani o esteri; 
        voto di  laurea  conseguito  con  un  punteggio  superiore  a
105/110 con specifica valorizzazione della lode; 
        conseguimento  dell'idoneita'  in   concorsi   pubblici   per
l'accesso alla carriera direttiva in amministrazioni pubbliche; 
        servizio prestato presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
di almeno trentasei mesi (0,5 per ogni anno di servizio prestato). 
    4.  Ultimata  la   valutazione   dei   titoli,   la   commissione
esaminatrice stilera', per ciascuno dei profili di  cui  all'art.  1,
comma 1, la relativa graduatoria di merito, sulla base del  punteggio
complessivo conseguito nella prova scritta, nella prova orale  e  del
punteggio attribuito in sede di valutazione  dei  titoli  di  cui  al
presente articolo. 
    5. Le graduatorie finali di merito  sono  trasmesse  da  ciascuna
commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.