Art. 15 Graduatorie finale di merito e ammissione al corso 1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, e 13 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a) - dopo aver effettuato la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 14 - in graduatorie finali di merito distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) e o) secondo l'ordine del punteggio finale di merito da ciascuno conseguito, ottenuto sommando: il punteggio conseguito nella prova scritta di selezione culturale; l'eventuale punteggio conseguito nella prova di efficienza fisica; l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti psicofisici; il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1 saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa e, solo a titolo informativo, nel sito web www.difesa.it/concorsi e nell'area pubblica del portale. 3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso si terra' conto delle riserve di posti previste nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria di merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 4. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito, qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1 risultasse non ricoperto per carenza di concorrenti idonei, si procedera' alla loro eventuale devoluzione sulla base delle esigenze operative rappresentate dalla Forza armata al termine del concorso stesso (cio' alla luce degli esiti dei concorsi precedenti a in linea con quanto chiesto dall'Organo d'impiego della Forza armata, per evitare il reclutamento di risorse non necessarie). 5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) e o) del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 2, nonche' delle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 2 e 3 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 7. I vincitori riceveranno all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente l'invito a presentarsi per assumere servizio - sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti per la frequenza del corso di cui al successivo art. 16 - presso l'Accademia militare, piazza Roma n. 15 - Modena. 8. I concorrenti che per qualsiasi motivo non dovessero presentarsi entro la giornata indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 7, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione, per causa di forza maggiore riconosciuta valida dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, potra' essere concessa una proroga della data di presentazione che in nessun caso potra' essere successiva alla conclusione della prima settimana del corso di formazione. Allo scopo gli interessati avranno cura di darne tempestiva e documentata notizia con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3, e comunque non oltre il giorno di prevista presentazione. 9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti a seguito di rinuncia degli ammessi, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito potra' procedere ad altrettante ammissioni di concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito e con i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo giorno successivo alla data di inizio del corso. 10. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro trenta giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno ritenersi non ammessi al corso. Comunque, essi, potranno chiedere informazioni sull'esito del concorso alla Direzione generale per il personale militare - Servizio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma (tel.: 06/469136900; e-mail: urp@persomil.difesa.it), a partire dal trentesimo giorno successivo alla conclusione delle prove concorsuali.