Art. 14 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica quale Equipaggio fisso di volo (EFV) 1. I soli concorrenti per la specialita' armi navali - Tecnici di aeromobili (TC/AER) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 3) e 4), giudicati idonei alla prova orale di cui al precedente art. 13, saranno convocati, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare (Roma, Milano o Bari) territorialmente competente in base al domicilio del concorrente, per essere sottoposto all'accertamento per l'idoneita' quale Equipaggio fisso di volo (EFV). Durante il periodo di permanenza presso il predetto Istituto (durata presunta giorni uno) i concorrenti non fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. 2. Il competente Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito di detti accertamenti. 3. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 4. L'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare di competenza deve far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti.