Art. 14 
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica quale  Equipaggio  fisso  di
                             volo (EFV) 
 
    1. I soli concorrenti per la specialita' armi navali - Tecnici di
aeromobili (TC/AER) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
numeri 3)  e  4),  giudicati  idonei  alla  prova  orale  di  cui  al
precedente art. 13, saranno convocati, con le modalita' indicate  nel
precedente  art.  5,  presso  l'Istituto  di  medicina   aerospaziale
dell'Aeronautica militare  (Roma,  Milano  o  Bari)  territorialmente
competente  in  base  al  domicilio  del  concorrente,   per   essere
sottoposto all'accertamento per l'idoneita' quale Equipaggio fisso di
volo (EFV). Durante il  periodo  di  permanenza  presso  il  predetto
Istituto (durata presunta giorni uno) i concorrenti non fruiranno  di
vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. 
    2.   Il   competente   Istituto    di    medicina    aerospaziale
dell'Aeronautica militare,  seduta  stante,  comunichera'  a  ciascun
concorrente l'esito di detti accertamenti. 
    3. Il giudizio riportato negli accertamenti di  cui  al  presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i  concorrenti  giudicati  inidonei
saranno esclusi dal concorso. 
    4. L'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica  militare
di competenza deve far  pervenire  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare  -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1^
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma,  i  rispettivi  verbali  entro  il
terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti.