Art. 6 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente, membro esperto del settore; c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM, membro; d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) due ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a tenente, membri; c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, qualificato perito selettore, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, qualificato perito selettore, membro; c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, qualificato perito selettore, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'amministrazione della difesa, membro; d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.