Art. 7 Graduatorie Il punteggio complessivo delle persone idonee e' determinato dalla somma delle votazioni riportate nella prima prova e nella seconda prova. Per ottenere l'idoneita' e' necessario conseguire i punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5. Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente di punteggio complessivo. La Banca d'Italia approva le graduatorie finali sulla base delle graduatorie di merito; qualora piu' persone risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza alla persona piu' giovane. La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata presa di servizio da parte delle persone classificate in posizione utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire i posti rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie finali entro tre anni dalla rispettiva data di approvazione. Le graduatorie finali delle persone classificate in posizione utile all'assunzione vengono pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge. Per tutelare la privacy, i nominativi delle persone idonee, non classificate in posizione utile all'assunzione, verranno pubblicati solo in caso di utilizzo delle graduatorie, ai sensi del comma precedente.