Art. 7 
 
                             Graduatorie 
 
    Il punteggio complessivo  delle  persone  idonee  e'  determinato
dalla somma delle votazioni  riportate  nella  prima  prova  e  nella
seconda prova. 
    Per ottenere l'idoneita'  e'  necessario  conseguire  i  punteggi
minimi previsti per le prove di cui all'art. 5. 
    Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine
decrescente di punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia approva le graduatorie finali sulla base  delle
graduatorie di merito; qualora piu' persone risultino in posizione di
ex aequo, viene data preferenza alla persona piu' giovane. 
    La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di  mancata
presa di servizio da parte delle persone  classificate  in  posizione
utile all'assunzione, si riserva  la  facolta'  di  coprire  i  posti
rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  le
graduatorie  finali  entro  tre  anni  dalla   rispettiva   data   di
approvazione. 
    Le graduatorie finali delle  persone  classificate  in  posizione
utile all'assunzione vengono pubblicate sul sito internet della Banca
d'Italia www.bancaditalia.it. 
    Tale pubblicazione assume valore di notifica a  ogni  effetto  di
legge. Per tutelare la privacy, i nominativi  delle  persone  idonee,
non  classificate  in  posizione   utile   all'assunzione,   verranno
pubblicati solo in caso di utilizzo delle graduatorie, ai  sensi  del
comma precedente.