Art. 4 
 
                      Nomina della commissione 
 
    1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati di cui all'art. 1, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26  febbraio  2007,  n.  42,  verra'  nominata,  con
decreto del Ministro della salute, successivamente alla scadenza  del
termine per la presentazione delle domande. 
    2. I nominativi dei componenti della commissione di cui al  comma
1 saranno resi  pubblici  attraverso  pubblicazione  del  decreto  di
nomina     sul     portale     del     Ministero     della     salute
(http://www.salute.gov.it/). 
    3.  La  commissione   di   valutazione   potra'   accedere   alla
documentazione   inviata   dai   candidati   attraverso    il    sito
http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l'utilizzazione di  username
e password.