Art. 6 
 
                Procedura di annullamento o di revoca 
              della domanda di ammissione al tirocinio 
 
    1. Gli interessati possono  presentare,  in  relazione  ai  posti
vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione
al tirocinio per non piu' di tre uffici giudiziari. 
    2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda  di
cui al presente  decreto,  in  caso  di  piu'  invii  della  domanda,
l'Amministrazione prendera'  in  considerazione  quella  inviata  per
ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate. 
    3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n.  116
del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario
possono presentare domanda di ammissione al tirocinio,  in  relazione
alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla  delibera  del
Consiglio superiore della magistratura assunta  in  data  6  dicembre
2023  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per  un   solo
distretto di Corte di appello. 
    4. Le eventuali domande  successive  alla  prima  presentate  per
uffici di altri distretti,  individuati  dalla  citata  delibera  del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  ove  non   revocate,   si
considerano inesistenti. 
    5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o piu'
di Corte di  appello  si  considerano  inesistenti.  A  tal  fine  si
considerano in eccedenza le domande presentate  successivamente  alla
prima avuto riguardo alla data e l'ora di  registrazione  rinvenibile
dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa,  fatta  salva
l'eventuale revoca della precedente domanda.