Art. 4 Titoli di preferenza e criteri di valutazione 1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non puo' essere nominato chi ha gia' svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per piu' di quattro anni; b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato; c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio; d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita'; e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario; f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo; g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche; i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali. 2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianita'; b) la minore eta' anagrafica; c) il piu' elevato voto di laurea. Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione. La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria. Per le attivita' e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso. 3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'amministrazione effettuera' idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni. I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attivita' e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede. 5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria. 6. Le attivita' di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonche' quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle universita' non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria. 7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualita' di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.