Art. 2 
 
                       Requisiti per la nomina 
 
    1.  Possono  partecipare  alla   procedura   di   selezione   per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento  della  nomina  a
giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che  sono
in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) essere di condotta incensurabile; 
      d) idoneita' fisica e psichica; 
      e) eta' non inferiore a  ventisette  anni  e  non  superiore  a
sessanta, con riferimento  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande; 
      f) laurea in  giurisprudenza  conseguita  a  seguito  di  corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni; 
    2. Non puo' essere conferito l'incarico di  giudice  onorario  di
pace e di vice procuratore onorario a coloro che: 
      a) hanno riportato condanne per delitti non colposi  o  a  pena
detentiva   per   contravvenzioni,   salvi    gli    effetti    della
riabilitazione; 
      b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
personali; 
      c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori  alla  sanzione
piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza; 
      d) sono stati collocati in quiescenza; 
      e)  hanno  svolto  per  piu'  di  quattro   anni,   anche   non
consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie; 
      f)  non  sono  stati  confermati  nell'incarico  di  magistrato
onorario o e'  stata  disposta  nei  loro  confronti  la  revoca,  la
decadenza o dispensa dell'incarico; 
      g) non hanno una condotta incensurabile  di  cui  all'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni. 
    3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine per la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al
tirocinio e devono permanere al momento  della  nomina  salvo  quanto
previsto al comma 1, lettera e).