Art. 3 Domanda telematica di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione 1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Il candidato deve collegarsi all'URL https://concorsi.csm/onorari per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione, occorre inserire: codice fiscale; data di nascita; posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec); codice di sicurezza (password). 3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL https://concorsi.csm.it/onorari - deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso al modello di domanda ne' l'invio della domanda. 4. Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate. 6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse rispetto a quelle suindicate. 7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: a) il proprio cognome e nome; b) la data e il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.); e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza; f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita'; g) il possesso della cittadinanza italiana; h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) di avere l'idoneita' fisica e psichica; l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale; p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento); q) di non versare nella causa di incompatibilita' prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto; r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilita' previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonche' di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilita' eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione; s) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonche' l'attivita' di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio ditali attivita' entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale. 8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi: a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgera' le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici; b) a non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonche' l'attivita' di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgera' le funzioni onorarne o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario; c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercitera' le funzioni giudiziarie; d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o viceprocuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione. 9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attivita' non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilita' della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto. 10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresi', per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui e' in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.