Art. 3 
 
                Domanda telematica di partecipazione, 
              modalita' e termine per la presentazione 
 
    1. La domanda di partecipazione alle procedure di  selezione  per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento  della  nomina  a
magistrato  onorario  deve  essere  inviata  esclusivamente  per  via
telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    2.      Il      candidato      deve      collegarsi       all'URL
https://concorsi.csm/onorari per effettuare  la  registrazione  e  la
presentazione della domanda. 
    Per effettuare la registrazione, occorre inserire: 
      codice fiscale; 
      data di nascita; 
      posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec); 
      codice di sicurezza (password). 
    3.  Completata  la   fase   di   registrazione,   il   candidato,
collegandosi all'indirizzo URL https://concorsi.csm.it/onorari - deve
compilare l'apposito modulo (FORM) di  domanda,  salvare  la  domanda
stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia  di
un documento di identita' in  corso  di  validita'  ed  ai  documenti
richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del  file
e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione  massima
del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione  di  scansione  di
200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della  domanda  nella
modalita' suindicata deve  essere  completata  entro  il  termine  di
scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al  comma
1, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso  al  modello
di domanda ne' l'invio della domanda. 
    4. Le modalita' operative di  compilazione  ed  invio  telematico
della domanda saranno disponibili sul  sito  www.csm.it  a  decorrere
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  prive  della  sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate. 
    6. Non sono ammessi a  partecipare  alla  presente  procedura  di
selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o
spedite in modalita' diverse rispetto a quelle suindicate. 
    7. L'aspirante  deve  dichiarare  nella  domanda,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive modificazioni: 
      a) il proprio cognome e nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,   provincia,
c.a.p.); 
      e) il  luogo  ove  desidera  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso  da  quello
di residenza; 
      f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita'; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      i) di avere l'idoneita' fisica e psichica; 
      l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la  laurea
in giurisprudenza a seguito di  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni; 
      m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o  a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza; 
      n) di non avere precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      o)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere   sottoposto   a
procedimento penale; 
      p) di non  essere  mai  stato  revocato,  dichiarato  decaduto,
dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in
caso positivo dovra' indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del
provvedimento); 
      q) di non versare  nella  causa  di  incompatibilita'  prevista
dall'art. 5, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  del  13
luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto; 
      r)  di  non  versare   in   alcuna   delle   altre   cause   di
incompatibilita' previste dall'art. 5 del decreto legislativo del  13
luglio 2017, n. 116 e riportate  all'art.  9  del  presente  decreto,
nonche' di  impegnarsi  a  rimuovere  le  cause  di  incompatibilita'
eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla  comunicazione  del
decreto di  nomina  a  magistrato  onorario,  di  cui  alla  presente
procedura di selezione; 
      s) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme  di
cui al  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  successive
modificazioni, nonche'  l'attivita'  di  negoziazione  assistita,  ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132,  convertito  con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  nel  circondario
del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi  nel  medesimo
ambito territoriale e di  impegnarsi  a  cessare  l'esercizio  ditali
attivita' entro trenta giorni  dalla  comunicazione  del  decreto  di
nomina a magistrato onorario ove siano  svolte  nel  medesimo  ambito
territoriale. 
    8.  Nella  domanda  stessa   l'aspirante   deve   dichiarare   di
impegnarsi: 
      a) a non esercitare la professione forense  presso  gli  uffici
giudiziari  compresi  nel  circondario  del  Tribunale  ove  ha  sede
l'ufficio giudiziario  presso  il  quale  svolgera'  le  funzioni  di
magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle
fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici; 
      b) a non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle  forme  di
cui al  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  successive
modificazioni, nonche'  l'attivita'  di  negoziazione  assistita,  ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132,  convertito  con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  nel  circondario
del Tribunale presso  il  quale  svolgera'  le  funzioni  onorarne  o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi  nel  medesimo
ambito territoriale e a non assumere tali  incarichi  nel  corso  del
rapporto onorario; 
      c) a non ricevere, assumere  o  mantenere  incarichi  conferiti
dall'autorita'  giudiziaria  nell'ambito  di  procedimenti   che   si
svolgono davanti agli  uffici  giudiziari  compresi  nel  circondario
presso il quale esercitera' le funzioni giudiziarie; 
      d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero  da  altro
incarico di magistrato onorario  o  di  componente  laico  di  organi
giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione
del decreto di nomina a giudice onorario di  pace  o  viceprocuratore
onorario ai sensi della presente procedura di selezione. 
    9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle  dichiarazioni  di
cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8  del  presente  articolo,  anche  se
riferite a funzioni ed attivita' non esercitate, costituisce causa di
esclusione dell'aspirante o  di  inammissibilita'  della  domanda  di
partecipazione alla procedura in oggetto. 
    10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la
propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti  da
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. L'aspirante nella domanda deve  indicare,  altresi',  per  la
formazione della graduatoria i titoli di  preferenza  di  cui  e'  in
possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.