Art. 2 Requisiti per la nomina 1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e politici; c) essere di condotta incensurabile; d) idoneita' fisica e psichica; e) eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni. 2. Non puo' essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che: a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali; c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza; d) sono stati collocati in quiescenza; e) hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie; f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o e' stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico; g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).