Art. 9 
 
                          Incompatibilita' 
       (art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116) 
 
    1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario: 
      a) i membri del Parlamento nazionale e del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia, i membri del  Governo  e  quelli  delle  giunte
degli  enti  territoriali,  nonche'  i  deputati  e   i   consiglieri
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; 
      b) gli ecclesiastici e  i  ministri  di  qualunque  confessione
religiosa; 
      c) coloro che ricoprono o che hanno  ricoperto,  nei  tre  anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei  partiti
e movimenti politici o nelle associazioni sindacali  comparativamente
piu' rappresentative; 
      d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico; 
      e) coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per  istituti  o
societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge,  la
parte civile, i conviventi, i parenti fino al  secondo  grado  o  gli
affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale  attivita'
nel circondario in cui  il  giudice  di  pace  esercita  le  funzioni
giudiziarie. 
    2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non  possono  esercitare
le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi  nel
circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense
ovvero nel quale esercitano la professione forense i  loro  associati
di studio, i membri dell'associazione  professionale,  i  soci  delle
societa' tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione  civile
o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il
primo  grado.  Gli  avvocati  che  esercitano  la  propria  attivita'
professionale   nell'ambito   di   societa'   o   associazioni    tra
professionisti non  possono  esercitare  le  funzioni  di  magistrato
onorario nel circondario  del  tribunale  nel  quale  la  societa'  o
l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa  di
incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale  per
i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici  amministrativi
e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie. 
    3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni
di magistrato onorario non possono esercitare la professione  forense
presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario  del  tribunale
ove ha sede l'ufficio giudiziario  al  quale  sono  assegnati  e  non
possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti
svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
Il divieto si applica anche  agli  associati  di  studio,  ai  membri
dell'associazione  professionale  e  ai  soci  della   societa'   tra
professionisti,  al  coniuge,  la  parte   dell'unione   civile,   ai
conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro  il
primo grado. 
    4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli  di  parentela
fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio
o di convivenza non possono  essere  assegnati  allo  stesso  ufficio
giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle
parti dell'unione civile. 
    5. Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere o mantenere
incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che
si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi  nel  circondario
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.