Art. 4 
 
                   Disposizioni sui requisiti per 
               l'ammissione e sui titoli di preferenza 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui  all'art.  3,
comma 1, lettera c), fa fede la data di presentazione della richiesta
all'autorita' competente. I titoli di preferenza utili ai fini  della
formazione della graduatoria finale sono quelli definiti  in  materia
di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'art. 5, commi 4 e
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni, e dall'art. 3, comma 7,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di  cui
all'art.  3,  comma  1,  lettere  a),  b),  c),  e),  f)  e  g),   e'
autocertificato dai candidati ai sensi dell'art. 5, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso.