Art. 5 
 
    Pratiche per l'ammissione al concorso dei candidati cittadini 
            di Stati non appartenenti all'Unione europea 
 
    1) Per  l'ammissione  al  concorso  i  cittadini  non  comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati  dal
bando, secondo quanto stabilito dall'art. 4. 
    2) Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che  hanno
sede nel Paese di residenza del candidato dovranno: 
      a) tradurre il titolo di studio, di cui  alla  lettera  a)  del
comma  1,  dell'art.  3,  conseguito   all'estero,   legalizzarlo   e
dichiararne il valore «in loco», indicando gli  anni  complessivi  di
scolarita' necessari per il suo conseguimento; 
      b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia,  all'inoltro  della  documentazione  di  cui  al   punto   a)
direttamente all'Opificio delle Pietre  Dure  di  Firenze,  entro  il
termine di sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - o,
per i candidati non ancora in possesso del  titolo  di  studio,  alla
data di scadenza dei termini della  presentazione  della  domanda  di
ammissione,  entro  l'inizio  dei  corsi.  Fara'  fede  la  data   di
protocollo di partenza delle citate rappresentanze diplomatiche.