Art. 18 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 2. E' fatta salva la possibilita' di ricorrere a diverse modalita' di svolgimento della prova preselettiva e delle prove d'esame, in coerenza con le disposizioni previste in seguito all'eventuale insorgenza di un'emergenza di sanita' pubblica. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito istituzionale della Corte dei conti, sezione Amministrazione trasparente. 4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 19 maggio 2023 Il Segretario generale: Massi