Art. 11 Graduatoria di merito e vincitori del concorso La votazione complessiva di ciascun candidato e' determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti riportati nelle prove di esame. La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito e quelle dei vincitori del concorso per ciascun profilo a concorso sulla base dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei titoli di preferenza e di precedenza. A parita' di punteggio avra' la precedenza il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998. Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito secondo l'ordine delle medesime. Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori di concorso verranno approvate dal Comitato di Presidenza del CSM, con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. Le graduatorie di merito rimarranno efficaci per la durata di un triennio e potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali ulteriori disponibilita' che dovessero manifestarsi.