Art. 11 
 
           Graduatoria di merito e vincitori del concorso 
 
    La votazione complessiva  di  ciascun  candidato  e'  determinata
dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione  dei  titoli  e
dei voti riportati nelle prove di esame. 
    La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di  merito  e
quelle dei vincitori del concorso  per  ciascun  profilo  a  concorso
sulla base dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun  candidato,
tenuto conto dei titoli di preferenza e di precedenza. A  parita'  di
punteggio avra' la precedenza il candidato piu' giovane  di  eta'  ai
sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998. 
    Saranno dichiarati  vincitori  i  candidati  utilmente  collocati
nelle graduatorie di merito secondo l'ordine delle medesime. 
    Le graduatorie di merito  e  quelle  dei  vincitori  di  concorso
verranno approvate dal Comitato di Presidenza del CSM, con riserva di
accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. 
    Le graduatorie di merito rimarranno efficaci per la durata di  un
triennio e potranno essere utilizzate per la copertura  di  eventuali
ulteriori disponibilita' che dovessero manifestarsi.