Art. 4 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
    Sono esclusi dal concorso: 
      1. coloro che non risultino in  possesso,  ovvero  che  abbiano
omesso di dichiarare il possesso, dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente bando; 
      2. coloro le cui domande  di  partecipazione  non  siano  state
inviate nei termini e/o con  le  modalita'  di  cui  all'art.  3  del
presente bando; 
      3. i concorrenti che abbiano contravvenuto alle disposizioni di
cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487 o comunque abbiano copiato in tutto o in parte la  prova
o  siano  trovati  in  possesso  durante  le   prove   di   strumenti
elettronici, telefoni cellulari, o altri dispositivi; 
      4. i candidati che non si presentino alle prove, per  qualsiasi
causa o si presentino privi di documento di  identita'  in  corso  di
validita'. 
    La domanda di partecipazione, caricata nel sistema in formato pdf
dal candidato secondo le modalita' previste nel bando, se priva della
sottoscrizione dell'aspirante, si considera inesistente. 
    L'esclusione del candidato potra' essere disposta in ogni momento
della procedura concorsuale con provvedimento motivato. 
    Il    Consiglio    provvedera'    alla    preventiva     verifica
dell'ammissibilita' delle  domande  di  partecipazione  riservandosi,
comunque, ogni facolta' di migliore verifica fino  al  momento  della
definitiva assunzione. 
    Il CSM non assume alcun onere istruttorio al fine di acquisire  o
completare  i  dati  forniti  nella  domanda  di  partecipazione   o,
comunque, non dichiarati  o  dichiarati  in  maniera  incompleta  dal
candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia  stata  completata  la
procedura di invio della domanda di partecipazione.