Art. 4 Cause di esclusione dal concorso Sono esclusi dal concorso: 1. coloro che non risultino in possesso, ovvero che abbiano omesso di dichiarare il possesso, dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando; 2. coloro le cui domande di partecipazione non siano state inviate nei termini e/o con le modalita' di cui all'art. 3 del presente bando; 3. i concorrenti che abbiano contravvenuto alle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 o comunque abbiano copiato in tutto o in parte la prova o siano trovati in possesso durante le prove di strumenti elettronici, telefoni cellulari, o altri dispositivi; 4. i candidati che non si presentino alle prove, per qualsiasi causa o si presentino privi di documento di identita' in corso di validita'. La domanda di partecipazione, caricata nel sistema in formato pdf dal candidato secondo le modalita' previste nel bando, se priva della sottoscrizione dell'aspirante, si considera inesistente. L'esclusione del candidato potra' essere disposta in ogni momento della procedura concorsuale con provvedimento motivato. Il Consiglio provvedera' alla preventiva verifica dell'ammissibilita' delle domande di partecipazione riservandosi, comunque, ogni facolta' di migliore verifica fino al momento della definitiva assunzione. Il CSM non assume alcun onere istruttorio al fine di acquisire o completare i dati forniti nella domanda di partecipazione o, comunque, non dichiarati o dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.