Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione di esame sara' nominata, su proposta del  Comitato
di Presidenza, con apposita deliberazione dell'Assemblea plenaria. 
    Con la medesima deliberazione  il  CSM  nominera'  il  segretario
della commissione esaminatrice, scelto tra i suoi  stessi  impiegati,
inquadrato nell'area dei funzionari amministrativi. 
    La commissione di esame sara' composta da un Presidente e da  due
componenti, di cui un esperto di cerimoniale  e  un  ingegnere  della
motorizzazione civile o dell'ACI.  La  presidenza  della  commissione
sara'  attribuita  ad  un  magistrato  ordinario  di  valutazione  di
professionalita' non inferiore alla quinta. Almeno un terzo dei posti
di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.  165  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sara'
comunque riservato  al  genere  meno  rappresentato,  salvo  motivata
impossibilita'. La commissione sara' integrata da esperti per l'esame
della lingua inglese e/o francese nominati dall'Assemblea plenaria su
proposta del Comitato di Presidenza.