Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione di esame sara' nominata, su proposta del  Comitato
di presidenza, con apposita deliberazione dell'assemblea plenaria. 
    La stessa sara' composta  da  un  numero  di  tre  componenti  di
provata esperienza nelle materie di  esame  scelti,  preferibilmente,
tra consiglieri della Corte di  cassazione,  docenti  universitari  e
Avvocati dello Stato. 
    Con la medesima deliberazione  il  CSM  nominera'  il  segretario
della commissione esaminatrice, scelto tra i suoi  stessi  impiegati,
inquadrati nell'Area III. 
    La presidenza della commissione sara' attribuita ad un magistrato
ordinario con valutazione  di  professionalita'  non  inferiore  alla
quinta. Almeno un terzo dei posti di componente, ai  sensi  dell'art.
57 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sara'  comunque  riservato  al  genere
meno rappresentato, salvo  motivata  impossibilita'.  La  commissione
sara' integrata da esperti  per  l'esame  della  lingua  inglese  e/o
francese nominati dall'assemblea plenaria su proposta del comitato di
presidenza.