Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione di esame sara' nominata, su proposta del Comitato di presidenza, con apposita deliberazione dell'assemblea plenaria. La stessa sara' composta da un numero di tre componenti di provata esperienza nelle materie di esame scelti, preferibilmente, tra consiglieri della Corte di cassazione, docenti universitari e Avvocati dello Stato. Con la medesima deliberazione il CSM nominera' il segretario della commissione esaminatrice, scelto tra i suoi stessi impiegati, inquadrati nell'Area III. La presidenza della commissione sara' attribuita ad un magistrato ordinario con valutazione di professionalita' non inferiore alla quinta. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sara' comunque riservato al genere meno rappresentato, salvo motivata impossibilita'. La commissione sara' integrata da esperti per l'esame della lingua inglese e/o francese nominati dall'assemblea plenaria su proposta del comitato di presidenza.