Art. 7 Prova preselettiva La prova preselettiva, ove disposta, consistera' in un questionario a risposta multipla. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla il Consiglio si riserva la facolta' di far predisporre i quesiti da qualificati istituti pubblici o privati specializzati nel settore, ovvero di avvalersi della consulenza degli stessi. In ogni caso la commissione esaminatrice provvedera' in anticipo alla validazione dei quesiti. I candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione saranno ammessi alla prova preselettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. Per essere ammesso a sostenere la prova preselettiva, il candidato dovra' presentarsi presso la sede d'esame munito di un documento personale di riconoscimento in corso di validita' e della e-mail di presa in carico della domanda. La prova preselettiva avra' la durata di un'ora. Saranno ammessi a partecipare alle prove scritte di esame i primi quattrocentocinquanta classificati nella predetta prova preselettiva, nonche' i candidati eventualmente classificatisi ex aequo al quattrocentocinquantesimo posto. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione delle graduatorie del concorso. I quesiti della prova preselettiva verteranno sulle materie oggetto della prova scritta.