Art. 7 
 
                         Prova preselettiva 
 
    La  prova  preselettiva,  ove   disposta,   consistera'   in   un
questionario a risposta multipla. 
    Ai fini della predisposizione delle domande a  risposta  multipla
il Consiglio si riserva la facolta' di far predisporre i  quesiti  da
qualificati istituti pubblici o privati  specializzati  nel  settore,
ovvero di avvalersi della consulenza degli stessi. In  ogni  caso  la
commissione esaminatrice provvedera' in anticipo alla validazione dei
quesiti. 
    I  candidati   che   hanno   presentato   regolare   domanda   di
partecipazione saranno ammessi alla prova preselettiva con riserva di
accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per   la
partecipazione al concorso. 
    Per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova  preselettiva,   il
candidato dovra' presentarsi presso la  sede  d'esame  munito  di  un
documento personale di riconoscimento in corso di validita'  e  della
e-mail di presa in carico della domanda. 
    La prova preselettiva avra' la durata di un'ora. 
    Saranno ammessi a partecipare alle prove scritte di esame i primi
quattrocentocinquanta classificati nella predetta prova preselettiva,
nonche'  i  candidati  eventualmente  classificatisi  ex   aequo   al
quattrocentocinquantesimo posto. 
    Il punteggio conseguito nella  prova  preselettiva  non  concorre
alla formazione delle graduatorie del concorso. 
    I quesiti  della  prova  preselettiva  verteranno  sulle  materie
oggetto della prova scritta.