Art. 9 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    La valutazione dei titoli indicati dai candidati nelle domande di
ammissione  al  concorso,  avverra'  da   parte   della   commissione
esaminatrice dopo la prova  scritta,  prima  della  correzione  degli
elaborati. 
    Le categorie di titoli valutabili e i relativi  punteggi  massimi
attribuibili sono i seguenti: 
      a) periodi di servizio o di attivita', dopo  la  laurea,  nelle
attivita' di cui all'art. 2, comma 2, n. 1  del  presente  bando  con
attribuzione  di  1  punto  ogni  due  anni.  Al  fine  del   calcolo
complessivo,  i  diversi  periodi  di  svolgimento   delle   predette
attivita' possono essere cumulati; fino a punti 5; 
      b) periodi di servizio di cui all'art. 2, comma 2,  n.  2,  con
attribuzione di un punto ogni anno. Al fine del calcolo  complessivo,
i diversi periodi di svolgimento  delle  predette  attivita'  possono
essere cumulati; fino a punti 8; 
      c) ogni altro titolo accademico, professionale, di studio o  di
ricerca, attinente alla posizione da  ricoprire  (diverso  da  quello
gia' considerato all'art. 2): 
        diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto
anche presso universita' straniere; 
        specializzazioni conseguite a seguito di corsi  post-lauream,
della durata di almeno un biennio, presso universita' o  istituti  di
istruzione universitaria italiani o esteri; 
        ulteriori diplomi di laurea; 
        abilitazioni professionali; 
        conseguimento di un master di durata  almeno  annuale  presso
qualificati istituti o associazioni italiani o esteri; 
      fino a punti 5, 
      d) pubblicazioni  giuridiche  a  carattere  scientifico.  Sara'
assegnato  un   punteggio   proporzionalmente   piu'   elevato   alle
pubblicazioni attinenti all'attivita' istituzionale del  CSM,  ovvero
alla posizione da ricoprire;  non  saranno  presi  in  considerazione
lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in  corso
di  pubblicazione  saranno  presi  in  considerazione   soltanto   se
accompagnati  da  una  dichiarazione  dell'editore  che  sono   stati
accettati per la pubblicazione; fino a punti 2.