Art. 2 
 
Domanda di conferma dei magistrati onorari che abbiano maturato fra i
                 dodici e i sedici anni di servizio 
 
    1. Possono presentare domanda di conferma nell'incarico, al  fine
di poter partecipare alla presente procedura di  valutazione  di  cui
all'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,
i magistrati onorari  che  alla  data  del  15  agosto  2017  abbiano
maturato tra i dodici e i sedici anni di servizio. 
    2. Ai fini del computo dell'anzianita'  di  servizio  di  cui  al
comma 1, in conformita' all'art. 29, comma 2, penultimo  periodo  del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si considerano  anche  le
funzioni giudiziarie onorarie svolte in epoca  anteriore  rispetto  a
quelle attualmente esercitate purche' le  stesse  siano  solo  quelle
disciplinate   dal   citato   decreto   legislativo.   Nel    calcolo
dell'anzianita' di servizio prestato  per  periodi  superiori  a  sei
mesi, e' parificato ad un anno. 
    3. Il magistrato onorario dichiara,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'anzianita' di
servizio posseduta, indicando  per  ciascun  periodo  delle  funzioni
svolte (requirenti o giudicanti) la data di  effettivo  inizio  e  di
cessazione delle medesime, con l'esclusione degli  eventuali  periodi
di interruzione. 
    4. Nell'ambito della procedura di cui al comma  1  il  Presidente
del Tribunale per i giudici onorari di pace ed il  Procuratore  della
Repubblica per i  vice  procuratori  onorari  verificano  l'effettiva
presentazione della domanda di conferma nel termine di  cui  all'art.
4, comma 1, della presente circolare. 
    5. I magistrati onorari  che  hanno  in  corso  la  procedura  di
conferma nell'incarico rimangono in servizio  fino  alla  definizione
della procedura di cui al presente articolo. 
    6.  Qualora  non  presentino  domanda  di   partecipazione   alla
procedura valutativa, i magistrati onorari di  cui  al  comma  1  del
presente articolo,  cessano  dal  servizio  a  decorrere  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del termine di  presentazione  della
suddetta domanda di partecipazione. 
    7. Gli Uffici giudiziari comunicano al Consiglio superiore  della
magistratura  e  al  Ministero  della  giustizia  i  nominativi   dei
magistrati onorari che non hanno presentato la domanda  di  conferma.
Il Consiglio superiore della magistratura prende atto della  avvenuta
cessazione dal servizio del magistrato onorario dall'incarico svolto.