Art. 3 
 
Adempimenti  preliminari  e  data  di  inizio  delle   procedure   di
                             valutazione 
 
    1. I Presidenti dei Tribunali e i  Procuratori  della  Repubblica
predispongono adeguate forme di pubblicita' della presente  circolare
provvedendo a darne comunicazione a tutti  i  magistrati  onorari  in
servizio nel circondario e comunicando  agli  stessi  che,  ai  sensi
dell'art. 29, comma 9, del decreto legislativo  13  luglio  2017,  n.
116, qualora non presentino domanda di conferma entro  i  termini  di
cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 3 aprile 2022, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 15  aprile
2022, i magistrati  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  della  presente
circolare cesseranno dal servizio a decorrere dal  giorno  successivo
alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della  suddetta
domanda di conferma. 
    2. Le procedure valutative, da svolgersi su  base  circondariale,
hanno inizio entro il termine di sessanta  giorni,  decorrente  dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4
della presente circolare.